Per le OP, obbligatoria una forma giuridica societaria

Nell’avviare il percorso di costituzione di una Organizzazione di Produttori, un gruppo di imprenditori agricoli del comparto ortofrutticolo, ha inoltrato a SDM Corporate una specifica richiesta di chiarimento. Dovendo affrontare un investimento cospicuo al fine di dotarsi di un proprio centro di condizionamento, gli imprenditori chiedevano se fosse obbligatorio adottare una forma giuridica societaria e in caso di risposta affermativa, quale fosse quella più adatta e/o vantaggiosa.


“Il Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 0525633 del 27/09/2023 – risponde Luca Marino, amministratore di SDM Corporate – al paragrafo 5 dell’articolo 2 stabilisce che le OP, per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

  1. società di capitali (SRL e SPA) aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
  2. società cooperative agricole e loro consorzi;
  3. società consortili di cui all’articolo 2615-ter del Codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Dal momento che la costituenda OP si accinge ad effettuare investimenti importanti, dovendosi dotare di un centro unico di condizionamento, la forma giuridica societaria più adatta è certamente quella della società consortile a responsabilità limitata. Una valida alternativa potrebbe essere la società cooperativa.

A tal fine evidenzio alcuni vantaggi e alcune criticità dalla costituzione di una OP sotto forma di Società Consortile a.r.l. rispetto ad una OP avente natura giuridica di società cooperativa.

Vantaggi:

  • La società consortile consente ai soci di riferimento dell’OP di poter esprimere la propria rappresentanza in rapporto alle quote di capitale sociale detenute e quindi di esercitarne il controllo societario. Nelle cooperative ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta (principio una testa/un voto), salvo l’eccezione prevista dall’art. 2538 c.c. che l’atto costitutivo può attribuire, ai soci cooperatori persone giuridiche, più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
  • La società consortile non ha un vero e proprio “scopo di lucro” e, al pari della cooperativa, la consegna del prodotto da parte dei soci è da intendersi come “conferimento” per la vendita e non un acquisto da soci.
  • L’OP sotto forma di società consortile può fare direttamente investimenti con il Programma Operativo e beneficiare, in generale, delle provvidenze comunitarie e pubbliche senza obbligo, come invece per le società cooperative, di devoluzione del proprio patrimonio ai fondi per la cooperazione in caso di scioglimento della società.

Criticità:

  • Maggiori costi di costituzione. La società consortile, a differenza della cooperativa, deve esser dotata di un capitale minimo previsto dal tipo societario scelto.
  • Nella società consortile l’adesione e le dimissioni dei soci avvengono per atto pubblico redatto da un notaio e conseguente deposito presso il Registro delle Imprese. Stessa procedura per la cessione di quote. Nella cooperativa l’adesione e le dimissioni dei soci è deliberata direttamente dall’Organo amministrativo, senza alcun obbligo di pubblicità a terzi e deposito di atti presso il Registro delle Imprese.
  • Limitazioni nelle quote possedute. Nella società consortile ogni socio non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote di capitale sociale della società. Tali regole non si applicano alle OP che hanno natura giuridica di società cooperativa”.

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