Il sistema RENTRI diventa operativo: ecco cosa cambia per la tracciabilità dei rifiuti

Il sistema RENTRI diventa operativo

Si chiama RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) ed è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Entro il 13 febbraio 2026 tutti gli operatori interessati dovranno obbligatoriamente risultarne iscritti. La fase di iscrizione è stata scaglionata in base a dimensioni e attività delle aziende coinvolte.

Cosa cambia dal 13 febbraio 2026?

• Formulario di identificazione del rifiuto (FIR): dal 13 febbraio 2026 il nuovo FIR sarà obbligatorio per tutti gli operatori e dovrà essere vidimato digitalmente;

• Registri di carico e scarico: i nuovi registri di carico e scarico in formato cartaceo dovranno essere vidimati presso le Camere di commercio prima del loro utilizzo;

• Produttori agricoli: a partire dal 13 febbraio 2025, se emettono il FIR, dovranno vidimare digitalmente il nuovo FIR cartaceo, previa registrazione all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”.

Come prepararsi al cambiamento?

• Iscrizione al RENTRI: verificare la scadenza per la propria categoria ed effettuare l’iscrizione entro i termini previsti;

• Vidimazione digitale: familiarizzarsi con la procedura di vidimazione digitale dei FIR tramite il portale RENTRI;

• Registri di carico e scarico: procurarsi i nuovi modelli di registro e provvedere alla vidimazione presso le Camere di commercio.

I chiarimenti per le attività agricole 

Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti; dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti; dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti incluso anche i soggetti non organizzati in imprese.

Resta fermo l’obbligo di iscrizione al RENTRI per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, che producono rifiuti pericolosi, anche se esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 5, del Dlgs 152/2006.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale del RENTRI

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