La cessione dell’intera azienda agricola genera tassazione delle plusvalenze? L’analisi dei casi previsti dalla legge

La vita di un imprenditore agricolo è costellata di sfide e opportunità. Uno dei momenti più delicati e significativi è senza dubbio rappresentato dalla cessione dell’azienda agricola. Questo passaggio, che può essere pianificato per diversi motivi, a volte anche molto distanti tra di loro, rappresenta una transizione fondamentale che richiede attenzione, preparazione e conoscenza approfondita delle implicazioni legali e fiscali.

Uno degli aspetti più critici è rappresentato, certamente, dalla tassazione delle plusvalenze. Per questo è importante sottolineare come la cessione dell’intera azienda agricola, effettuata da persone fisiche e da società semplici esercenti attività di coltivazione del fondo, o ancora altre attività previste dall’articolo 32, comma 2, lett. b) e c) del TUIR, entro i limiti previsti, non comporta la tassazione dell’eventuale plusvalenza riscontrata. Così come, in mancanza di un’espressa previsione normativa contraria, anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’azienda agricola sono ricondotte nell’ambito della determinazione forfettaria del reddito agrario.

A sancire l’irrilevanza delle plusvalenze conseguenti dalla cessione di aziende agricole è stata, innanzitutto, l’Amministrazione Finanziaria che, con la circolare n. 9/9/252 del 21 marzo 1980, ha precisato il principio che non genera plusvalenze la cessione di un’azienda agricola svolgente l’attività entro i limiti dell’art. 32 del TUIR, come del resto avallato, in più occasioni, anche dalla giurisprudenza di merito.

Affinché la cessione a titolo oneroso di una azienda agricola non generi plusvalenze tassabili, è necessario che l’attività agricola sia esercitata entro i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR. A esclusione dell’applicabilità all’art. 17, comma 1, lett. g) del TUIR che prevede l’assoggettamento a imposizione separata delle plusvalenze emergenti dalla cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni.

Tale disposizione è unicamente applicabile alle plusvalenze emerse a seguito della cessione di imprese commerciali. Infatti, il criterio di quantificazione del reddito catastale delle aziende agricole è da ritenersi incompatibile con l’emersione dell’avviamento tipico delle imprese commerciali.

Di conseguenza, anche qualora sussistano gli elementi tipici delle aziende commerciali come a esempio l’avviamento, l’eventuale plusvalenza deve ritenersi assorbita nella determinazione catastale del reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.

Si ritiene, quindi, che possano trovare applicazione i medesimi principi anche qualora l’impresa agricola determini forfettariamente i redditi per le attività agricole svolte oltre i limiti dell’articolo 32 mentre, nell’ipotesi di cessione di un’azienda agricola con beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, le plusvalenze emergenti devono essere assoggettate a tassazione.

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