LEGGE DI BILANCIO 2026

Circolare Speciale 1/2026 del 05 gennaio 2026
LEGGE DI IMPOSTE E TASSE
Revisione della disciplina dell’Irpef Art. 1, cc. 3, 4
   
È ridotta dal 35% al 33% la seconda aliquota dell’Irpef.Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Agevolazione Irpef per redditi dominicali e agrari Art. 1, c. 15
   
È esteso anche al periodo di imposta 2026 il regime di agevolazione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In base a tale misura, ai fini dell’Irpef, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:fino a 10.000,00 euro, 0%;oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%;oltre 15.000,00 euro, 100%.
Disciplina sulle locazioni brevi Art. 1, c. 17
   
A decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata esclusivamente a 2 immobili (anziché a 4).Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:l’aliquota del 21% resta in ogni caso, applicabile al primo immobile;al secondo immobile si applica l’aliquota del 26%;dal terzo immobile il reddito è considerato reddito d’impresa.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
 Art. 1, c. 22
   
In relazione alle spese per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus) è prorogata anche per l’anno 2026: a) l’aliquota generale di detrazione al 36%; b) l’aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In relazione alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata anche per l’anno 2026: a) l’aliquota generale di detrazione pari al 36%; b) l’aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per il regime agevolato generale del sismabonus, è prorogata anche per l’anno 2026: a)  l’aliquota generale di detrazione pari al 36% delle spese sostenute relativamente agli interventi rientranti in tale regime; b) l’aliquota agevolata del 50% per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. È prorogato anche per l’anno 2026 il bonus mobili, riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Imposta sostitutiva su redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 1, cc. 25, 26
   
È elevato da 200.000 a 300.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d’imposta in riferimento al quale opera l’opzione. È elevato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione.Tali disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’art. 43 c.c. successivamente al 1.01.2026.
Condizioni di accesso al regime forfetario Art. 1, c. 27
   
È esteso all’anno 2026 l’aumento da 30.000 euro a 35.000 euro della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
Computo del patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE Art. 1, cc. 32-34
   
La componente patrimoniale rilevante ai fini dell’ISEE comprende anche le giacenze in valuta all’estero, in criptovalute, o consistenti in rimesse in denaro.È demandata a un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo, al fine del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all’estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.
Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione beni delle imprese individuali Art. 1, cc. 35-41
   
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, c. 2, 1° periodo Tuir, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2025 o che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2025. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2026 si trasformano in società semplici.Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8%, ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall’art. 52, c. 4, 1° p. Dpr 131/1986 (valore catastale). In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’art. 9 Tuir, o, in alternativa, al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’art. 47, cc. 5-8 Tuir. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.Le società che si avvalgono delle disposizioni agevolate devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2026 e la restante parte entro il 30.11.2026, con modello F24. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.Le disposizioni di cui all’art. 1, c. 121 L. 208/2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30.09.2025, poste in essere dal 1.01.2026 al 31.05.2026. La disposizione prevede per gli imprenditori individuali l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali (art. 43, c. 2 Tuir), previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2026 e il 30.06.2027. Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1.01.2026.
Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le imprese individuali Art. 1, cc. 51,
lett. a), b)
   
Le plusvalenze su partecipazioni sono esenti nei limiti del 41,86% del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. “regime PEX”, di cui all’art. 87 Tuir, includendovi tuttavia anche le ulteriori condizioni previste dal nuovo c. 1.1 aggiunto al medesimo art. 87. Pertanto, è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500.000 euro.Si stabilisce – quale regola generale – che gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio netto di soggetti passivi Ires (art. 73 Tuir), nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) Tuir, e le remunerazioni relative ai contratti di cui all’art. 109, c. 9, lett. b) Tuir, concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito complessivo dell’esercizio in cui sono percepiti, ad eccezione di quelli rientranti nei requisiti dimensionali previsti dal nuovo c. 1-bis, che concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio nella misura del 58,14%.L’esclusione si applica agli utili relativi a: a) una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1), e c. 2 c.c., tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo; b) titoli e strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) Tuir, e contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 109, c. 9, lett. b) Tuir, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti Ires
 Art. 1, cc. 51, lett. c), d)
   
Viene aggiunto all’art. 87 Tuir il nuovo c. 1.1, ai sensi del quale il regime di esenzione Pex al 95% si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.Ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1), e c. 2 c.c., tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.L’esenzione al 95% si applica anche alle plusvalenze realizzate e determinate, ai sensi dell’art. 86, cc. 1, 2 e 3 Tuir, relativamente a:partecipazioni al capitale o al patrimonio non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;titoli e altri strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) Tuir, di valore non inferiore a 500.000 euro;contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, c. 9, lett. b) Tuir, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, gli utili derivanti da tali contratti, laddove non siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 44, c. 2, lett. a), ultimo periodo Tuir (ovverosia che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente).Gli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali e non commerciali residenti in Italia (art. 73, c. 1, lett. a), b) e c) Tuir) concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito dell’esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, gli utili distribuiti dalle medesime società ed enti per cui sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti alla lett. a) del nuovo c. 2.1 dell’art. 89 Tuir, non concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio della società ricevente nella misura del 95% del loro ammontare.La medesima esclusione al 95% si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, c. 9, lett. b) Tuir, che soddisfano i requisiti dimensionali previsti alla lett. b) del nuovo c. 2.1 dell’art. 89 Tuir.Il citato regime di esclusione, dunque, si applica agli utili relativi a:una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. A tal fine, nella determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1), e c. 2 c.c., tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo (lett. a) del nuovo c. 2.1 dell’art. 89 Tuir);contratti di associazione in partecipazione di cui all’art. 109, c. 9, lett. b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (lett. b) del nuovo c. 2.1 dell’art. 89 Tuir).L’esclusione pari al 95% dell’ammontare percepito nell’esercizio trova applicazione anche nelle seguenti ipotesi:utili provenienti da società o enti non residenti (art. 73, c. 1, lett. d) Tuir) nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Anche in tal caso, pertanto, ai fini della verifica della percentuale del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, tenuto conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti, purché non residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, c. 1 Tuir (o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel medesimo articolo, c. 2, lett. b), ovverosia che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).Sono esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa (o dell’ente) ricevente, per il 50% del loro ammontare, i seguenti proventi:utili provenienti da società o enti non residenti (art. 73, c. 1, lett. d) Tuir), nei quali è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, c. 1 Tuir;remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, stipulati con tali soggetti residenti in territori o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, c. 1 Tuir.In entrambi i casi, l’applicazione del regime di esclusione al 50% è riconosciuta a condizione che sia dimostrata, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’art. 47-bis, c. 3 Tuir, la sussistenza della condizione di cui al c. 2, lett. a), del medesimo articolo (ossia che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali).L’esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, c. 9, lett. a) e b) Tuir, di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. In tal caso, l’esclusione opera limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso art. 109 Tuir.
Decorrenza delle nuove disposizioni su utili e plusvalenze Art. 1, cc. 54, 55
   
Le nuove disposizioni relative alla tassazione degli utili trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1.01.2026.Dalla medesima del 1.01.2026, tali disposizioni trovano applicazione anche per i seguenti componenti positivi di reddito:plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’art. 73 Tuir;plusvalenze da cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’art. 44, c. 2, lett. a) Tuir;proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’art. 109, c. 9, lett. b) Tuir, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data.Si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (criterio del FIFO).Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti solari), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione Art. 1, cc. 82-101
   
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dei controlli automatizzati in materia di imposte dirette e Iva (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter Dpr 633/1972), o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici di cui all’art. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio (art. 17 D.Lgs. 112/1999), versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolodi rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella dipagamento.Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31.07.2026, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza: a) la 1ª, la 2ª e la 3ª, rispettivamente, il 31.07.2026, il 30.09.2026 e il 30.11.2026; b) dalla 4ª alla 51ª, rispettivamente, il 31.01, il 31.03, il 31.05, il 31.07, il 30.09 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027; c) dalla 52ª alla 54ª, rispettivamente, il 31.01.2035, il 31.03.2035 e il 31.05.2035. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1.08.2026, gli interessi al tasso del 3% annuo; non si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 Dpr 602/1973, che consentono all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30.04.2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni dal 1.01.2026; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.Nella dichiarazione il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell’ente creditore, della dichiarazione della volontà di definizione e della comunicazione dell’Agente della riscossione circa l’ammontare delle somme dovute, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.Entro il 30.04.2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste.Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;non possono essere avviate nuove procedure esecutive;non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis Dpr 602/1973. Per effetto di quest’ultima lettera si verifica la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter Dpr 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-Dpr 602/1973). In tal modo, l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica abbia già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento;si applica la disposizione di cui all’art. 54 D.L. 50/2017 ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).Entro il 30.06.2026, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione nell’area riservata del sito internet istituzionale dell’agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;presso gli sportelli dell’agente della riscossione.Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di definizione:alla data del 31.07.2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19 Dpr 602/1973;il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.La definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima L. 3/2012 (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III D.Lgs. 14/2019 (ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e concordato minore), con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.Per le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, c. 6 L. 689/1989 (maggiorazione di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore), e quelli di cui all’art. 30 Dpr 602/1973 (applicazione, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi), e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 112/1999 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione).Alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal R.D. 267/1942 e dal D.Lgs. 14/2019, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.Possono essere estinti, secondo le disposizioni della procedura:pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime 3 rottamazioni o al “saldo e stralcio” rese ai sensi: 1) dell’art. 6, c. 2 D.L. 193/2016; 2) dell’art. 1, c. 5 D.L. 148/2017; 3) dell’art. 3, c. 5 D.L. 119/2018; 4) dell’art. 1, c. 189 L. 145/2018; 5) dell’art. 16-bis, cc. 1 e 2 D.L. 34/2019; anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 per i quali, alla data del 30.09.2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi: 1) dell’art. 1, c. 235 L. 197/2022; 2) dell’art. 3-bis, c. 1 D.L. 202/2024. Non possono essere estinti secondo le precedenti disposizioni i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 (rottamazione quater) per i quali, alla data del 30.09.2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:dell’art. 1, c. 235 L. 197/2022;dell’art. 3-bis, c. 1 D.L. 202/2024.A seguito del pagamento delle somme, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31.12.2036, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali Art. 1, cc. 102-110
   
Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei princìpi di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.Ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’art. 52, c. 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, e all’art. 1, c. 691 L. 147/2013, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.I regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.L’art. 13 L. 289/2002 è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi. Tale facoltà, tuttavia, rimane ferma per le camere di commercio con riferimento al diritto annuale.
Ritenuta d’acconto per contribuenti esercenti attività d’impresa Art. 1, cc. 112-115
   
La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento:non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale onon si trovino in regime di adempimento collaborativo.La ritenuta non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell’11% effettuata da banche e da Poste italiane Spa (art. 25, c. 1 D.L. 78/2010).Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni.Le disposizioni si applicano, nelle percentuali indicate, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1.01.2028.
Contrasto alle indebite compensazioni Art. 1, c. 116
   
Il divieto di compensazione di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, opera per importi superiori a 50.000 euro (la vigente soglia è di 100.000 euro)
Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia Entrate – Riscossione Art. 1, cc. 117, 118
   
Al fine di rendere più efficace la riscossione coattiva, l’agente della riscossione può disporre, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti a ruolo – tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione – nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.
Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni Art. 1, cc. 126-128
   
È istituito un contributo per la copertura delle spese amministrative sostenute dalle dogane relativamente alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.Il contributo si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.Il tributo, pari a 2 euro, è riscosso dall’Agenzia delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.Tale imposizione si applica in coerenza con il codice doganale dell’Unione europea, istituito con il regolamento (UE) n. 952/2013.
Obbligo di ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale Art. 1, cc. 140-142
   
È abrogata la vigente esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti: 1) agenzie di viaggio e turismo; 2) agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; 3) agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Le disposizioni si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1.03.2026.
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali Art. 1, cc. 427-436
   
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% pergli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economicoeuropeo, effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028.Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D.Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023. Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati, ai sensi dell’art. 1, c. 446 L. 207/2024, dal 1.01.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026 (a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20% del costo).Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.Con decreto sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 è effettuata senza tener conto delle nuove disposizioni.Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica, anche al fine delle esigenze di monitoraggio.Il Ministero dell’economia, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’agevolazione al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia provvede ai sensi dell’art. 17, cc. da 12-bis a 12-quater L. 196/2009.
Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo Art. 1, c. 437
   
È innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite dell’importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.
Determinazione aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’Irpef Art. 1, cc. 649, 650
   
È estesa fino all’anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, c. 1 Tuir vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025. È prorogata fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l’addizionale comunale all’Irpef. Oltre che per l’anno di imposta 2025, anche nell’anno di imposta 2026, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15.04 del medesimo anno.Sia per le regioni sia per i comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate, si continueranno ad applicare le aliquote vigenti nell’anno precedente a quello di riferimento.
Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI  Art. 1, c. 677
   
È prorogato dal 30.04 al 31.07, per l’anno 2026, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.


DIRITTO DEL LAVORO
Prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (buoni pasto) Art. 1, c. 14
   
All’art. 51, c. 2, lett. c) Tuir, la soglia di esenzione fiscale per le prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici) è elevata a 10 euro.Per le medesime prestazioni rese in forma non elettronica, resta ferma la soglia di esenzione di 4 euro.Pertanto, a decorrere dal 2026 le indennità sostitutive di mensa sono così disciplinate: somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi: esenti;prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto: se in forma cartacea esenti sino a 4 euro, se in forma elettronica esenti sino a 10 euro;indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione: esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.
Trattamento integrativo speciale per il settore turistico, ricettivo e termale Art. 1, cc. 18-21
   
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire alla carenza di personale, per il periodo dal 1.01.2026 al 30.09.2026, ai lavoratori del settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale è riconosciuto un trattamento integrativo speciale.Tale importo, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro straordinario festivo o notturno, non concorre alla formazione del reddito. L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente che, nell’anno 2025, non hanno superato l’importo di 40.000 euro. Il sostituto d’imposta eroga il trattamento su richiesta del lavoratore, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al reddito prodotto nell’anno precedente.Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione.
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2026 Art. 1, cc. 153-155
   
È riconosciuto un esonero parziale dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni nell’anno 2026, mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per profili non dirigenziali) e con riferimento ad omologhe trasformazioni, nel medesimo anno 2026, di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.Dal beneficio sono esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail.Si demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle misure attuative, nell’ambito di un limite di spesa pari a 154 milioni di euro per l’anno 2026, 400 milioni per l’anno 2027 e 271 milioni per l’anno 2028.
Lavoro occasionale in agricoltura Art. 1, c. 156
   
È posta a regime, dal 2026, la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista sino al 2025.La legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 342-354 L. 197/2022) ha previsto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dettando però una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024, poi prorogata al 2025, che ammette il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura.
Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI Art. 1, c. 176
   
Sono modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità. L’erogazione della prestazione non avviene più in un’unica soluzione, come attualmente previsto, ma in 2 rate:la prima in misura pari al 70% dell’intero importo;la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni), qualora questo intervenga prima dei 6 mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente. L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità.In caso di intervenuta rioccupazione, quindi, non si ha diritto alla liquidazione di tale seconda rata e vi è l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale).

Disposizioni in materia di previdenza complementare
 Art. 1, cc. 201, 202
   
È elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare: il suddetto limite annuo è elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro.La norma speciale concernente i lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 si applica, a decorrere dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, con riferimento al nuovo limite suddetto.Riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, è elevato il limite dell’importo liquidabile in tale forma dal 50% al 60% (sempre in rapporto al valore attuale del montante finale accumulato). Inoltre, dal momento che è introdotta la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia, si specifica che resta fermo che la norma sulla possibilità di liquidazione dell’intera prestazione in forma di capitale si applica con riferimento al computo ipotetico della conversione del montante in rendita vitalizia.La suddetta introduzione della possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia viene posta con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita (e non anche con riferimento alle forme in regime di prestazione definita).Tali altre tipologie possibili sono:rendita a durata definita, stabilita in un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata in base al rapporto tra il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale e il predetto numero di anni residui; la novella specifica che, al fine in oggetto, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita – in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione – come determinata dall’ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione residente;rendita nella forma di prelievi liberamente determinabili, che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, della suddetta rendita a durata definita;rendita mediante erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a 5 anni, del montante accumulato.Tali forme di rendita diversa dalla rendita vitalizia sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare e il relativo montante è mantenuto in gestione. Riguardo al regime tributario delle nuove tipologie di rendite, è previsto che:le rendite a durata definita e quelle in forma di prelievi liberamente determinabili sono soggette al medesimo regime tributario previsto per le prestazioni (o quote di prestazioni) in forma di capitale;le prestazioni corrisposte nella forma di rendita mediante erogazione frazionata sono assoggettate ad uno specifico regime tributario, per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (costituiti dai rendimenti, maturati dalla gestione, che siano già stati assoggettati ad imposta e dai contributi alla forma pensionistica complementare non dedotti dalle imposte sui redditi).I limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già vigenti per le prestazioni in forma di rendita vitalizia e di capitale si applicano anche alle nuove tipologie di rendita, oltre che alla “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA).Si interviene sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. In particolare, è soppressa la clausola secondo la quale il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro (anche aziendali).Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2026.
Accantonamenti del Tfr sul Fondo INPS e adesioni alla previdenza complementare Art. 1, cc. 203-205
   
È modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento degli accantonamenti relativi ai Tfr dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell’Inps (l’obbligo non sussiste con riferimento ai dipendenti per i quali gli accantonamenti in oggetto siano destinati ad una forma di previdenza complementare). La prima modifica concerne il riferimento temporale per il computo dei dipendenti, mentre resta fermo che l’obbligo si applica ai datori privati che abbiano un numero di lavoratori dipendenti pari o superiore a 50. Con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31.12.2025, sono ricompresi nell’ambito dell’obbligo anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la suddetta soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato. L’effetto della suddetta novità, per gli anni 2026 e 2027, non opera qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti. Con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1.01.2032, è ridotto da 49 a 39 il numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in oggetto (fermo restando il suddetto riferimento alla media annuale dell’anno precedente all’anno di volta in volta in corso).Rispetto alla disciplina vigente, le novità inerenti alle modalità di conferimento tacito o automatico (silenzio-assenso) alle forme di previdenza complementare degli accantonamenti del Tfr:riducono da 6 mesi a 60 giorni il termine oltre il quale opera il principio suddetto del silenzio-assenso e si introduce (per il caso di applicazione del medesimo principio) un effetto retroattivo, prevedendo la decorrenza dell’iscrizione alla forma pensionistica complementare e dei relativi versamenti dalla data di assunzione, anziché dal mese successivo alla scadenza del suddetto termine; resta fermo che quest’ultimo decorre dalla data di assunzione e che, nel caso di espressa opzione per il mantenimento del regime del trattamento di fine rapporto, tale scelta può essere successivamente revocata;ampliano gli effetti del silenzio-assenso, prevedendo che ad esso consegua (nei termini temporali sopra indicati) il versamento anche delle contribuzioni (alla forma pensionistica complementare) a carico del datore di lavoro e del lavoratore previste dal contratto o accordo collettivo (anche aziendale) di istituzione della forma pensionistica complementare. I criteri di individuazione di quest’ultima (e del relativo contratto o accordo collettivo) restano immutati. Si esclude l’obbligo automatico di contribuzione a carico del lavoratore per il caso in cui la sua retribuzione annua lorda (corrisposta dal datore) sia inferiore al valore dell’assegno sociale e si specifica che, nei soli casi di dichiarazioni del lavoratore (quindi, nei casi diversi dal silenzio-assenso), gli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto possono essere devoluti (alla forma pensionistica complementare) anche in una misura ridotta, qualora quest’ultima sia prevista dal contratto o accordo collettivo. Per il caso di insussistenza di previsioni nella materia in oggetto da parte di contratti o accordi applicabili, resta fermo il conferimento dei suddetti accantonamenti alla forma pensionistica complementare residuale già prevista (cosiddetto Fondo COMETA); in tale ipotesi, gli effetti del principio del silenzio-assenso rimangono limitati ai suddetti accantonamenti;ridefiniscono per i lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica complementare, gli effetti del silenzio-assenso, il quale viene posto in via generale (con gli stessi termini temporali e criteri di individuazione della forma pensionistica complementare sopra riportati) per la fattispecie soggettiva in oggetto (mentre resta ferma l’esclusione del silenzio-assenso per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro avessero scelto il regime del trattamento di fine rapporto). Le disposizioni si applicano dal 1.07.2026.
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza Art. 1, c. 208, 209
   
Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui al D.P.C.M. 5.12.2013 n. 159, ai fini dell’accesso all’Assegno di inclusione, alle prestazioni del Supporto per la formazione e il lavoro, all’Assegno unico e universale per i figli, al bonus nuovi nati, il buono per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido la soglia che non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare della prima casa ai fini ISEE è innalzata a 91.500 euro e a 120.000 euro nel caso di nuclei familiari residenti nelle Città metropolitane, ulteriormente incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. Vengono rideterminate le maggiorazioni ai parametri della scala di equivalenza:0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli;0,25 in caso di 3 figli;0,40 in caso di 4 figli;0,55 in caso di almeno 5 figli.
AGEVOLAZIONI
Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate Art. 1, cc. 438-447
   
Il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) è esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, con riferimento ad investimenti realizzati dal 1.01.2026 al 15.11.2028. Inoltre, è stato esteso il beneficio fiscale alle zone assistite delle regioni Umbria e Marche.Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438). Gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli anni 2026, 2027 e 2028:comunicano all’Agenzia delle Entrate dal 31.03.2026 al 30.05.2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026, dal 31.03.2027 al 30.05.2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2027 e dal 31.03.2028 al 30.05.2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2028;trasmettono all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione – dal 3.01.2027 al 17.01.2027, dal 3.01.2028 al 17.01.2028 e dal 3.01.2029 al 17.01.2029 – una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata. La comunicazione integrativa deve altresì indicare: l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al D.M. 17.05.2024; l’ammontare di investimenti effettivamente realizzati, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate, corredata dalla documentazione indicata, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) è esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. Gli operatori economici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate dal 31.03.2026 al 30.05.2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026, dal 31.03.2027 al 30.05.2027 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2027 e dal 31.03.2028 al 30.05.2028 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.01.2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2028.A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione devono inviare all’Agenzia delle Entrate dal 3.01.2027 al 17.01.2027, dal 3.01.2028 al 17.01.2028 e dal 3.01.2029 al 17.01.2029 una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
Credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica Art. 1, cc. 448-452
   
È introdotto un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15.11.2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18.11 e 2.12.2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate da inviare nel periodo 15.04.2026-15.05.2026 ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026. La somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere.Il contributo è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 dal 26.05.2026 fino al 31.12.2026. A tale credito d’imposta non si applica il limite di fruizione di 250.000 euro.
Credito d’imposta imprese dei settori della produzione primaria  Art. 1, cc. 454-459
   
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, a decorrere dal 1.01.2026 e fino al 28.09.2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro, nei limiti di spesa previsti.Il credito d’imposta non è applicabile agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1, c. 446 L. 207/2024 e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e alla proroga del credito d’imposta ZES in agricoltura.
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria nella ZES unica Art. 1, cc. 460-466
   
In materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” sono rideterminate, rispettivamente, nel 58,7839% e nel 58,6102% le percentuali del 15,2538% e del 18,4805% che erano state individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12.12.2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.Il contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura site nella ZES Unica è esteso all’acquisizione di beni strumentali effettuati nell’anno 2026. Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15.11.2024 e dal 1.01.2025 al 15.11.2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Contributi per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (nuova Sabatini) Art. 1, c. 468
   
È rifinanziata con 200 milioni di euro per l’anno 2026 e con 450 milioni di euro per l’anno 2027 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese Art. 1, cc. 503, 504
   
Sono incrementate le risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sui fondi preesistenti.
“Bonus valore cultura” Art. 1, cc. 538-549
   
A decorrere dall’anno 2027, è assegnato, nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «Bonus valore cultura» ai soggetti che, a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.Il bonus è assegnato attraverso la Carta giovani nazionale e dispone che esso consiste in un credito utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.Le somme assegnate con il bonus non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).I soggetti presso i quali è possibile utilizzare il «Bonus valore cultura», ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e a ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.La “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”, abrogate dal 1.01.2027, possono essere utilizzate a partire dall’anno 2023 e fino all’anno 2026; tali discipline trovano applicazione esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31.12.2025.
Incremento della tassa di soggiorno Art. 1, cc. 683, 684
   
Nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, la possibilità per i comuni presso i quali può essere istituita di applicare l’incremento dell’imposta di soggiorno e dei contributi di soggiorno, previsti dalla disciplina vigente per Roma Capitale e il comune di Venezia, fissato a 2 euro dall’art. 1, c. 492 L. 213/2023 per l’anno 2025, anche nell’anno 2026.
Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa Art. 1, cc. 878-881
   
In merito alla disciplina della cd. “Garanzia Archimede” di SACE s.p.a., strumento previsto a supporto degli investimenti delle imprese italiane in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile, effettuati sul territorio nazionale, dal 1.01.2026 – ferma restando la percentuale massima di copertura pari al 70%, la misura percentuale della copertura è determinata da SACE secondo livelli proporzionalmente crescenti in funzione del grado di “addizionalità” dell’intervento. La valutazione operata da SACE sull’addizionalità avverrà sulla base di una metodologia specifica, allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio.In merito al Fondo di garanzia per la prima casa, questo può assumere impegni di garanzia entro un limite massimo complessivo, calcolato su base cumulata, determinato annualmente dalla legge di Bilancio. La quantificazione del tetto tiene conto dell’esposizione già in essere al 31.12 dell’anno precedente alle nuove garanzie che si prevede di concedere nell’anno di riferimento. Per l’anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in 43.000 milioni di euro.
Entrata in vigore Art. 21
   
La L. 30.12.2025 n. 199, salvo quanto diversamente stabilito, è in vigore dal 1.01.2026.

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